Art. 51

Verifica di un elenco di manifesti utilizzati come dichiarazione di transito basata su supporto cartaceo per merci trasportate per via marittima

In vigore dal 17 dic 2015
Verifica di un elenco di manifesti utilizzati come dichiarazione di transito basata su supporto cartaceo per merci trasportate per via marittima 1.   Una volta al mese le autorità doganali competenti di ciascun porto di destinazione autenticano un elenco, compilato dalle compagnie di navigazione, dei manifesti che sono stati loro presentati nel mese precedente e lo trasmettono alle autorità doganali competenti di ciascun porto di partenza. 2.   Tale elenco comprende le informazioni seguenti per ciascun manifesto: a) il numero del manifesto; b) il codice che lo identifica come dichiarazione di transito conformemente all', paragrafo 1, lettere a) e b); c) il nome della compagnia di navigazione che ha trasportato le merci; e d) la data dell'operazione di trasporto marittimo. 3.   L'autorizzazione di cui all' può altresì prevedere che le compagnie di navigazione stesse possano trasmettere l'elenco di cui al paragrafo 1 alle autorità doganali competenti di ciascun porto di partenza. 4.   In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle informazioni contenute nei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali competenti del porto di destinazione ne informano le autorità doganali competenti del porto di partenza e l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle polizze di carico marittime relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.
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Art. 51 Regolamento (UE) 2016/341 — Verifica di un elenco di manifesti utilizzati come dichiarazione di transito basata su supporto cartaceo per merci trasportate per via marittima | Portale Normativo