Art. 52

Manifesto elettronico come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale per le merci trasportate per via aerea

In vigore dal 17 dic 2015
Manifesto elettronico come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale per le merci trasportate per via aerea 1.   La compagnia aerea trasmette all'aeroporto di destinazione il manifesto redatto all'aeroporto di partenza utilizzando un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni. 2.   La compagnia aerea inserisce uno dei seguenti codici accanto ai pertinenti articoli nel manifesto: a) «T1» se le merci circolano in regime di transito unionale esterno a norma dell'articolo 226 del codice; b) «T2F» nel caso di cui all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446; c) «TD» per le merci che circolano già in regime di transito unionale o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi la compagnia aerea indica anche il codice «TD» nella lettera di vettura aerea corrispondente, nonché un riferimento al regime utilizzato, il numero e la data della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell'ufficio di emissione; d) «C» per le merci unionali non vincolate a un regime di transito unionale; e) «X» per le merci unionali destinate ad essere esportate, non vincolate a un regime di transito unionale. 3.   Il manifesto riporta inoltre le informazioni di cui all', paragrafo 1, lettere da c) a f), e paragrafo 2. 4.   Il regime di transito unionale è considerato concluso quando il manifesto trasmesso mediante un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni è a disposizione delle autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione e le merci sono state loro presentate. 5.   Le scritture tenute dalla compagnia aerea conformemente all', paragrafo 1, lettera b), contengono almeno le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Ove necessario, le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione trasmettono alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza, a fini di verifica, le informazioni pertinenti dei manifesti ricevuti tramite un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni. 6.   La compagnia aerea notifica alle autorità doganali competenti qualsiasi infrazione o irregolarità. 7.   Le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza e all'autorità doganale competente che ha rilasciato l'autorizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:341:oj#art-52

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 52 Regolamento (UE) 2016/341 — Manifesto elettronico come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale per le merci trasportate per via aerea | Portale Normativo