Art. 50
Formalità che devono essere espletate dalla compagnia di navigazione
In vigore dal 17 dic 2015
Formalità che devono essere espletate dalla compagnia di navigazione
1. La compagnia di navigazione inserisce nel manifesto le seguenti informazioni:
a)
il codice «T1» se le merci circolano in regime di transito unionale esterno a norma dell'articolo 226 del codice;
b)
il codice «T2F» nel caso di cui all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
c)
il nome e l'indirizzo completo della compagnia di navigazione che trasporta le merci;
d)
l'identità della nave;
e)
il porto di partenza;
f)
il porto di destinazione;
g)
la data dell'operazione di trasporto marittimo.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la compagnia di navigazione specifica nel manifesto, per ciascuna spedizione, le seguenti informazioni:
a)
il numero della polizza di carico marittima;
b)
il numero, la natura, le marche e i numeri di identificazione dei colli;
c)
la descrizione commerciale delle merci con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione;
d)
la massa lorda;
e)
se necessario, i numeri di identificazione dei container.
3. La compagnia di navigazione data e firma il manifesto.
4. Il manifesto è presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali competenti del porto di partenza, che ne conservano uno.
5. Un esemplare del manifesto è presentato alle autorità doganali competenti del porto di destinazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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