Art. 49
Manifesto come dichiarazione di transito per l'utilizzo del regime di transito basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima
In vigore dal 17 dic 2015
Manifesto come dichiarazione di transito per l'utilizzo del regime di transito basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima
1. Una compagnia di navigazione autorizzata a norma dell' utilizza il manifesto delle merci come dichiarazione di transito nella forma prevista nell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione indica i porti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito unionale. La compagnia di navigazione autorizzata a norma dell' invia una copia autenticata dell'autorizzazione alle autorità doganali di ciascun porto interessato.
3. Quando un'operazione di trasporto concerne merci che circolano in regime di transito unionale esterno conformemente all'articolo 226 del codice o merci che circolano a norma dell'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tali merci sono elencate su manifesti distinti.
Storico versioni
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