Art. 26

Autorizzazioni per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o marittima

In vigore dal 17 dic 2015
Autorizzazioni per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o marittima 1.   L'autorizzazione per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o marittima è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni: a) nel caso del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea, il richiedente è una compagnia aerea; b) nel caso del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima, il richiedente è una compagnia di navigazione; c) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione; d) il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito unionale o l'autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e e) il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale. 2.   L'autorizzazione per l'utilizzo dei regimi di transito unionali basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o marittima si applica in tutti gli Stati membri specificati nell'autorizzazione.
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Art. 26 Regolamento (UE) 2016/341 — Autorizzazioni per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o marittima | Portale Normativo