Art. 26
Autorizzazioni per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o marittima
In vigore dal 17 dic 2015
Autorizzazioni per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o marittima
1. L'autorizzazione per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o marittima è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
a)
nel caso del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea, il richiedente è una compagnia aerea;
b)
nel caso del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima, il richiedente è una compagnia di navigazione;
c)
il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione;
d)
il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito unionale o l'autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e
e)
il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.
2. L'autorizzazione per l'utilizzo dei regimi di transito unionali basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o marittima si applica in tutti gli Stati membri specificati nell'autorizzazione.
Storico versioni
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