Art. 29

Disposizioni relative alle autorizzazioni per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, per via aerea o marittima e per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea o marittima

In vigore dal 17 dic 2015
Disposizioni relative alle autorizzazioni per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, per via aerea o marittima e per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea o marittima 1.   Un'autorizzazione di cui agli è concessa unicamente a condizione che: a) l'autorità doganale competente ritenga che sarà in grado di vigilare sull'utilizzo del regime di transito unionale e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata; b) il richiedente tenga scritture che consentono alle autorità doganali competenti di svolgere controlli efficaci. 2.   Se il richiedente è titolare di un'autorizzazione AEO di cui all', paragrafo 2, lettera a), del codice, le condizioni di cui all', paragrafo 1, lettera d), all', paragrafo 1, lettera e), all', paragrafo 1, lettera d), all', paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 1 del presente articolo si considerano soddisfatte.
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