Art. 6

Controllo e valutazione

In vigore dal 17 dic 2015
Controllo e valutazione 1.   Il controllo, come stabilito all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/247 si fonda sui dati da fornire in virtù degli obblighi in materia di gestione e controllo, tra i quali rientrano quelli previsti agli del presente regolamento. Gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dell'esercizio di controllo entro il 30 novembre successivo alla fine dell'anno scolastico corrispondente. 2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione, contenente i risultati della valutazione di cui all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/247 per il precedente periodo di attuazione di cinque anni scolastici entro il 1o marzo dell'anno successivo alla fine di tale periodo. La prima relazione di valutazione è presentata il 1o marzo 2017 o anteriormente a tale data. 3.   La Commissione pubblica i risultati dell'esercizio di controllo e le relazioni di valutazione degli Stati membri.
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