Art. 5
Pagamento dell'aiuto
In vigore dal 17 dic 2015
Pagamento dell'aiuto
1. L'aiuto relativo alla fornitura e alla distribuzione di prodotti è versato solo:
a)
dietro presentazione di una ricevuta relativa ai quantitativi forniti e distribuiti; oppure
b)
in base ad una relazione di controllo dell'autorità competente stilata prima del pagamento definitivo dell'aiuto e dalla quale risulti che sussistono le condizioni necessarie per procedere al pagamento; oppure
c)
se lo Stato membro lo autorizza, dietro presentazione di una prova alternativa che i quantitativi forniti e distribuiti ai fini del programma sono stati pagati.
2. Gli aiuti in materia di controllo, valutazione, pubblicità e misure di accompagnamento sono pagati unicamente al momento della consegna del materiale o della prestazione dei servizi in questione e previa presentazione dei pertinenti documenti giustificativi, come disposto dalle autorità competenti degli Stati membri.
3. L'autorità competente versa l'aiuto entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto.
Storico versioni
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