Art. 3

Domande di aiuto presentate dagli Stati membri

In vigore dal 17 dic 2015
Domande di aiuto presentate dagli Stati membri Gli Stati membri presentano le domande di aiuto relative all'anno scolastico successivo entro il 31 gennaio di ogni anno. Tali domande contengono i dati seguenti: a) la ripartizione indicativa degli aiuti definita nell'allegato; b) l'importo richiesto se non si ha l'intenzione di utilizzare l'intero importo della ripartizione indicativa; c) l'intenzione di utilizzare una quota maggiore di quella risultante dalla ripartizione indicativa e l'importo massimo aggiuntivo richiesto nel caso sia disponibile un finanziamento supplementare; d) l'importo totale richiesto. Gli importi di cui al presente articolo sono espressi in euro.
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