Art. 4
Domande di aiuto presentate dai richiedenti
In vigore dal 17 dic 2015
Domande di aiuto presentate dai richiedenti
1. Gli Stati membri determinano la forma, il contenuto e la frequenza delle domande di aiuto in conformità alla propria strategia e alle norme di cui ai paragrafi da 2 a 7.
2. Le domande di aiuto relative alla fornitura e alla distribuzione di prodotti comprendono almeno le seguenti informazioni:
a)
i quantitativi di prodotti distribuiti;
b)
il nome e l'indirizzo o il numero di identificazione degli istituti scolastici o delle autorità scolastiche a cui sono stati distribuiti i suddetti quantitativi;
c)
il numero di bambini che frequentano regolarmente gli istituti scolastici aventi diritto a ricevere i prodotti oggetto del programma durante il periodo coperto dalla domanda di aiuto.
3. Le domande di aiuto relative alla fornitura e alla distribuzione di prodotti coprono un periodo massimo di cinque mesi.
4. Le domande di aiuto sono presentate entro tre mesi dalla fine del periodo a cui si riferiscono.
5. Le domande di aiuto relative alla relazione di valutazione di cui all', paragrafo 2, sono presentate entro un mese dalla data in cui la relazione è stata presentata ai sensi del predetto paragrafo.
6. Qualora il superamento del termine di cui ai paragrafi 4 e 5 sia inferiore a 60 giorni, l'aiuto è ridotto del:
a)
5 %, se il superamento del termine è compreso tra 1 e 30 giorni;
b)
10 %, se il superamento del termine è compreso tra 31 e 60 giorni.
Una volta che il termine è superato per più di 60 giorni, l'aiuto è ulteriormente ridotto dell'1 % per ciascun giorno di ritardo supplementare, calcolato sul saldo restante.
7. Gli importi richiesti nelle domande di aiuto sono comprovati da documenti giustificativi che recano il prezzo dei prodotti, i materiali o i servizi forniti corredati di una ricevuta o della prova del pagamento o equivalente. Gli Stati membri specificano i documenti che devono essere presentati a sostegno delle domande di aiuto.
Nel caso di domande di aiuto relative al controllo, alla valutazione, alla pubblicità e alle misure di accompagnamento, il documento giustificativo contiene la ripartizione finanziaria per attività e i dettagli dei relativi costi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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