Art. 4

Domande di aiuto presentate dai richiedenti

In vigore dal 17 dic 2015
Domande di aiuto presentate dai richiedenti 1.   Gli Stati membri determinano la forma, il contenuto e la frequenza delle domande di aiuto in conformità alla propria strategia e alle norme di cui ai paragrafi da 2 a 7. 2.   Le domande di aiuto relative alla fornitura e alla distribuzione di prodotti comprendono almeno le seguenti informazioni: a) i quantitativi di prodotti distribuiti; b) il nome e l'indirizzo o il numero di identificazione degli istituti scolastici o delle autorità scolastiche a cui sono stati distribuiti i suddetti quantitativi; c) il numero di bambini che frequentano regolarmente gli istituti scolastici aventi diritto a ricevere i prodotti oggetto del programma durante il periodo coperto dalla domanda di aiuto. 3.   Le domande di aiuto relative alla fornitura e alla distribuzione di prodotti coprono un periodo massimo di cinque mesi. 4.   Le domande di aiuto sono presentate entro tre mesi dalla fine del periodo a cui si riferiscono. 5.   Le domande di aiuto relative alla relazione di valutazione di cui all', paragrafo 2, sono presentate entro un mese dalla data in cui la relazione è stata presentata ai sensi del predetto paragrafo. 6.   Qualora il superamento del termine di cui ai paragrafi 4 e 5 sia inferiore a 60 giorni, l'aiuto è ridotto del: a) 5 %, se il superamento del termine è compreso tra 1 e 30 giorni; b) 10 %, se il superamento del termine è compreso tra 31 e 60 giorni. Una volta che il termine è superato per più di 60 giorni, l'aiuto è ulteriormente ridotto dell'1 % per ciascun giorno di ritardo supplementare, calcolato sul saldo restante. 7.   Gli importi richiesti nelle domande di aiuto sono comprovati da documenti giustificativi che recano il prezzo dei prodotti, i materiali o i servizi forniti corredati di una ricevuta o della prova del pagamento o equivalente. Gli Stati membri specificano i documenti che devono essere presentati a sostegno delle domande di aiuto. Nel caso di domande di aiuto relative al controllo, alla valutazione, alla pubblicità e alle misure di accompagnamento, il documento giustificativo contiene la ripartizione finanziaria per attività e i dettagli dei relativi costi.
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Domande di aiuto presentate dai richiedenti (Art. 4 Regolamento (UE) 2016/248) — Testo vigente | Portale Normativo