Art. 2
Strategia degli Stati membri
In vigore dal 17 dic 2015
Strategia degli Stati membri
1. La strategia di uno Stato membro di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all' del regolamento delegato (UE) 2016/247 include almeno i seguenti elementi:
a)
il livello territoriale e amministrativo al quale il programma sarà applicato;
b)
la durata della strategia;
c)
se disponibili, informazioni sul livello del consumo dei prodotti in questione;
d)
gli obiettivi operativi perseguiti nell'ambito del programma e gli obiettivi da raggiungere;
e)
nel caso in cui una scuola nazionale esistente venga ampliata o resa più efficace tramite l'utilizzo di fondi dell'Unione, le disposizioni messe in atto per garantire il valore aggiunto del programma;
f)
il bilancio di previsione o la percentuale di bilancio stimata per i principali elementi del programma;
g)
il gruppo bersaglio;
h)
l'elenco dei prodotti che saranno forniti nell'ambito del programma;
i)
gli obiettivi e il contenuto delle misure di accompagnamento;
j)
una descrizione del coinvolgimento delle parti interessate;
k)
informazioni sulle disposizioni per la distribuzione dei prodotti e le procedure di selezione dei fornitori;
l)
le disposizioni adottate per pubblicizzare gli aiuti dell'Unione, anche qualora la strategia consenta il consumo dei pasti scolastici abituali insieme ai prodotti finanziati a titolo del programma;
m)
le strutture e le modalità messe in atto per il controllo e la valutazione del programma conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2016/247 e per i controlli di cui agli del presente regolamento.
2. La Commissione pubblica le strategie degli Stati membri.
Storico versioni
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