Art. 7

Controlli amministrativi

In vigore dal 17 dic 2015
Controlli amministrativi 1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per conformarsi al presente regolamento. Tali misure comprendono le verifiche amministrative di tutte le domande di aiuto. 2.   I controlli amministrativi effettuati per quanto riguarda gli aiuti concessi per la fornitura e la distribuzione di prodotti comprendono la revisione dei documenti giustificativi, quali definiti dagli Stati membri, relativi alla fornitura e alla distribuzione di prodotti. I controlli amministrativi effettuati con riguardo agli aiuti concessi per il controllo, la valutazione, la pubblicità e le misure di accompagnamento includono la verifica della consegna del materiale e della prestazione dei servizi nonché della veridicità delle spese dichiarate. 3.   In caso di aiuti per la fornitura e la distribuzione di prodotti e delle misure di accompagnamento, i controlli amministrativi sono integrati da controlli in loco a norma dell'.
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