Art. 8
Controlli in loco
In vigore dal 17 dic 2015
Controlli in loco
1. In caso di aiuti per la fornitura e la distribuzione di prodotti sono effettuati controlli in loco che comprendono in particolare la verifica:
a)
del registro di cui all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/247, compresa la documentazione finanziaria costituita dalle fatture di acquisto e di vendita, dalle bolle di consegna o dagli estratti bancari;
b)
dell'uso dei prodotti in conformità al presente regolamento.
2. I controlli in loco sono effettuati per ciascun anno scolastico. Essi coprono le attività intraprese nel corso dei dodici mesi precedenti.
I controlli in loco possono aver luogo durante la realizzazione delle misure di accompagnamento.
3. Il numero complessivo di controlli in loco riguarda almeno il 5 % dell'aiuto distribuito a livello nazionale e almeno il 5 % di tutti i richiedenti che si occupano della fornitura e della distribuzione di prodotti, nonché delle misure di accompagnamento.
Se il numero dei richiedenti aiuto in uno Stato membro è inferiore a cento, i controlli in loco sono effettuati presso i locali di almeno cinque richiedenti.
Se il numero dei richiedenti aiuto in uno Stato membro è inferiore a cinque, i controlli in loco sono effettuati presso i locali di tutti i richiedenti.
Nel caso in cui un richiedente che non sia un istituto scolastico presenti una domanda di aiuto relativa alla fornitura e alla distribuzione di prodotti, i controlli in loco effettuati presso i locali di tale richiedente sono integrati da controlli in loco effettuati presso i locali di almeno due istituti scolastici o di almeno l'1 % degli istituti scolastici registrati dal richiedente, a seconda di quale di questi valori sia maggiore, a norma dell', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/247.
Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di aiuto relativa alle misure di accompagnamento, i controlli in loco presso i locali del richiedente possono essere sostituiti, sulla base di un'analisi dei rischi, da controlli in loco nei luoghi in cui sono realizzate le misure di accompagnamento. Sulla base di un'analisi dei rischi, gli Stati membri fissano il livello di tali controlli in loco.
4. Sulla base di un'analisi dei rischi l'autorità competente seleziona i richiedenti da sottoporre a controlli in loco.
A tale scopo, tale autorità tiene in particolare conto dei seguenti elementi:
a)
le diverse aree geografiche;
b)
il carattere ricorrente degli errori e l'esito dei controlli svolti in passato;
c)
l'importo dell'aiuto;
d)
il tipo di richiedenti;
e)
il tipo di misura di accompagnamento, se del caso.
5. È ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo.
6. L'autorità di controllo competente redige una relazione su ciascun controllo in loco in cui descrive esattamente i diversi elementi controllati.
Detta relazione consta delle seguenti parti:
a)
una parte generale contenente le seguenti informazioni, se pertinenti:
i)
la strategia di programma applicata, il periodo interessato, le domande di aiuto controllate, i quantitativi di prodotti, gli istituti scolastici partecipanti, una stima, basata sui dati disponibili, del numero di bambini per i quali è stato versato l'aiuto e gli importi corrispondenti;
ii)
i responsabili presenti;
b)
una parte che descrive separatamente i controlli svolti e che contiene in particolare le seguenti informazioni:
i)
i documenti verificati;
ii)
la natura e la portata dei controlli eseguiti;
iii)
osservazioni e risultati.
7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 novembre successivo alla fine dell'anno scolastico, i controlli in loco effettuati e i relativi risultati.
Storico versioni
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