Art. 10

Pubblicità del contributo finanziario dell'Unione al programma

In vigore dal 17 dic 2015
Pubblicità del contributo finanziario dell'Unione al programma 1.   Qualora gli Stati membri decidano di non utilizzare il manifesto di cui all' del regolamento delegato (UE) 2016/247, spiegano chiaramente nella loro strategia in che modo intendono informare il pubblico in merito al contributo finanziario dell'Unione al loro programma scolastico. 2.   I mezzi di comunicazione e le misure di pubblicità di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2016/247 recano, nella misura del possibile, l'emblema europeo e la dicitura «Programma frutta e verdura nelle scuole» dell'Unione o il suo acronimo e fanno menzione del sostegno finanziario dell'Unione. 3.   Gli strumenti e i materiali didattici da utilizzare nel quadro delle misure di accompagnamento di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2016/247 recano, nella misura del possibile, l'emblema europeo e la dicitura «Programma frutta e verdura nelle scuole» dell'Unione o il suo acronimo e fanno menzione del sostegno finanziario dell'Unione. 4.   Ai riferimenti concernenti il contributo finanziario dell'Unione viene data almeno la stessa visibilità accordata ai contributi di altri organismi privati o pubblici che sostengono un programma scolastico dello Stato membro. 5.   Gli Stati membri possono continuare ad utilizzare le scorte esistenti di manifesti e di altri strumenti di pubblicità stampati prima del 26 febbraio 2016, conformemente al regolamento (CE) n. 288/2009.
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