Art. 4
Richieste di assistenza
In vigore dal 15 dic 2015
Richieste di assistenza
Ogni Stato membro può chiedere l'assistenza degli organismi autorizzati a disattivare le armi da fuoco o designati quali organismi di verifica da parte di un altro Stato membro al fine di effettuare o verificare la disattivazione delle armi da fuoco, rispettivamente. Con riserva di accettazione della richiesta, qualora tale richiesta riguardi la verifica della disattivazione delle armi da fuoco, l'organismo di verifica che fornisce assistenza rilascia un certificato di disattivazione in conformità dell', paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:2403:oj#art-4