Art. 6

Misure di disattivazione supplementari

In vigore dal 15 dic 2015
Misure di disattivazione supplementari 1.   Gli Stati membri possono introdurre ulteriori misure sulla disattivazione delle armi da fuoco nel loro territorio, che vanno oltre le specifiche tecniche di cui all'allegato I. 2.   La Commissione esamina a scadenza regolare, con il comitato istituito dalla direttiva 91/477/CEE, le misure supplementari adottate dagli Stati membri e valuta l'opportunità di rivedere le specifiche tecniche di cui all'allegato I a tempo debito.
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