Art. 5
Marcatura delle armi da fuoco disattivate
In vigore dal 15 dic 2015
Marcatura delle armi da fuoco disattivate
Le armi da fuoco disattivate sono contrassegnate da un marchio unico comune secondo il modello di cui all'allegato II, per indicare che sono state disattivate in conformità delle specifiche tecniche di cui all'allegato I. Il marchio deve essere apposto dall'organismo di verifica su tutti i componenti modificati per la disattivazione dell'arma da fuoco e deve soddisfare i seguenti criteri:
a)
essere chiaramente visibile e inamovibile;
b)
recare informazioni sullo Stato membro in cui la disattivazione è stata effettuata e sull'organismo di verifica che l'ha certificata;
c)
i numeri di serie originali dell'arma da fuoco sono mantenuti.
Storico versioni
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