Art. 3

Verifica e certificazione della disattivazione delle armi da fuoco

In vigore dal 15 dic 2015
Verifica e certificazione della disattivazione delle armi da fuoco 1.   Gli Stati membri designano un'autorità competente per verificare che la disattivazione dell'arma da fuoco sia stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I («l'organismo di verifica»). 2.   Se l'organismo di verifica è altresì autorizzato a disattivare le armi da fuoco, gli Stati membri garantiscono una chiara separazione dei compiti e delle persone che li eseguono nell'ambito di tale organismo. 3.   La Commissione pubblica sul proprio sito Internet un elenco degli organismi di verifica designati dagli Stati membri, comprese informazioni dettagliate sugli stessi, il simbolo di ogni organismo nonché informazioni di contatto. 4.   Se la disattivazione dell'arma da fuoco è stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, l'organismo di verifica rilascia al proprietario dell'arma da fuoco un certificato di disattivazione redatto secondo il modello di cui all'allegato III. Tutte le informazioni contenute nel certificato di disattivazione sono fornite sia nella lingua dello Stato membro in cui è stato rilasciato, sia in inglese. 5.   Il proprietario di un'arma da fuoco disattivata conserva il certificato per sempre. Se l'arma da fuoco disattivata è immessa sul mercato, deve essere accompagnata dal certificato di disattivazione. 6.   Gli Stati membri assicurano che, per un periodo di almeno 20 anni, sia tenuto un registro dei certificati rilasciati per le armi da fuoco disattivate, con l'indicazione della data di disattivazione e del numero del certificato.
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