Art. 2

Persone ed organismi autorizzati a disattivare le armi da fuoco

In vigore dal 15 dic 2015
Persone ed organismi autorizzati a disattivare le armi da fuoco La disattivazione delle armi da fuoco è effettuata da organismi pubblici o privati o da persone abilitate a farlo in conformità alla legislazione nazionale.
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