Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 15 dic 2015
Campo di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle armi da fuoco delle categorie A, B, C e D definite nell'allegato I della direttiva 91/477/CEE. 2.   Il presente regolamento non si applica alle armi da fuoco disattivate prima della sua data di applicazione, a meno che tali armi da fuoco siano trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato.
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