Art. 4
Pubblicazione delle informazioni sull'esercizio delle opzioni previste dalla direttiva 2009/138/CE
In vigore dal 2 dic 2015
Pubblicazione delle informazioni sull'esercizio delle opzioni previste dalla direttiva 2009/138/CE
Le autorità di vigilanza che forniscono le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/138/CE pubblicano dette informazioni utilizzando il modello di cui all'allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:2451:oj#art-4