Art. 6

Struttura dell'informativa sul sito web dell'autorità di vigilanza

In vigore dal 2 dic 2015
Struttura dell'informativa sul sito web dell'autorità di vigilanza Quando pubblicano online le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza assicurano che le informazioni siano presentate sotto i seguenti titoli: (a) «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e orientamenti generali», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE; (b) «Procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/138/CE; (c) «Dati statistici aggregati», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/138/CE; (d) «Esercizio delle opzioni previste dalla direttiva 2009/138/CE», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/138/CE; (e) «Obiettivi della vigilanza e sue principali funzioni e attività», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2009/138/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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