Art. 5
Pubblicazione delle informazioni sugli obiettivi, le funzioni e le attività della vigilanza
In vigore dal 2 dic 2015
Pubblicazione delle informazioni sugli obiettivi, le funzioni e le attività della vigilanza
Le autorità di vigilanza pubblicano le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2009/138/CE, sotto i seguenti titoli:
(a)
obiettivi della vigilanza;
(b)
principali funzioni della vigilanza;
(c)
principali aree di attività di vigilanza in corso e programmate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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