Art. 3
Pubblicazione delle informazioni sui dati statistici aggregati
In vigore dal 2 dic 2015
Pubblicazione delle informazioni sui dati statistici aggregati
Per la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/138/CE, dell'articolo 316 del regolamento delegato (UE) 2015/35 (3) della Commissione e dell'allegato XXI dello stesso regolamento, le autorità di vigilanza utilizzano il modello di cui all'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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