Art. 1
Pubblicazione delle informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e sugli orientamenti generali
In vigore dal 2 dic 2015
Pubblicazione delle informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e sugli orientamenti generali
Le autorità di vigilanza pubblicano le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE, sotto i seguenti titoli:
(a)
disposizioni legislative dell'Unione in materia di assicurazioni direttamente applicabili nel territorio dello Stato membro di origine;
(b)
testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali in materia di assicurazioni, basate sulle disposizioni legislative dell'Unione o che le recepiscono o che sono altrimenti applicabili nello Stato membro di origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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