Art. 2
Pubblicazione delle informazioni sulla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza
In vigore dal 2 dic 2015
Pubblicazione delle informazioni sulla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza
1. Le autorità di vigilanza pubblicano le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, secondo l'ordine dei compiti specificati all'articolo 36, paragrafo 2, lettere da a) a f), della direttiva 2009/138/CE.
2. Le autorità di vigilanza forniscono contestualmente un quadro generale delle modalità secondo le quali hanno effettuato il riesame e la valutazione di cui all'articolo 36 della direttiva 2009/138/CE.
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