Art. 343

Misure da adottare alla ricezione di una notifica di riesportazione

In vigore dal 24 nov 2015
Misure da adottare alla ricezione di una notifica di riesportazione ( del codice) L’ufficio doganale di uscita: a) registra la notifica di riesportazione subito dopo la sua ricezione; b) fornisce un MRN al dichiarante; c) se del caso, provvede allo svincolo delle merci per l’uscita dal territorio doganale dell’Unione.
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Art. 343 Regolamento (UE) 2015/2447 — Misure da adottare alla ricezione di una notifica di riesportazione | Portale Normativo