Art. 274
Operazione TIR in circostanze particolari
In vigore dal 24 nov 2015
Operazione TIR in circostanze particolari
[, paragrafo 3, lettera b), , paragrafo 3, lettera b) e , paragrafo 2, lettera b), del codice]
Le autorità doganali accettano un carnet TIR senza procedere allo scambio dei dati ivi contenuti relativi all’operazione TIR in caso di guasto temporaneo:
a)
del sistema elettronico di transito;
b)
del sistema informatico utilizzato dai titolari del carnet TIR per presentare i dati del carnet TIR mediante procedimenti informatici;
c)
della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del carnet TIR per presentare i dati del carnet TIR mediante procedimenti informatici e il sistema elettronico di transito.
L’accettazione dei carnet TIR senza scambio di dati del carnet TIR in caso di guasto temporaneo di cui alle lettere b) o c) è soggetta all’approvazione delle autorità doganali.
Storico versioni
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