Art. 274 · Operazione TIR in circostanze particolari

Art. 274

Operazione TIR in circostanze particolari

In vigore dal 24 nov 2015
Operazione TIR in circostanze particolari [, paragrafo 3, lettera b), , paragrafo 3, lettera b) e , paragrafo 2, lettera b), del codice] Le autorità doganali accettano un carnet TIR senza procedere allo scambio dei dati ivi contenuti relativi all’operazione TIR in caso di guasto temporaneo: a) del sistema elettronico di transito; b) del sistema informatico utilizzato dai titolari del carnet TIR per presentare i dati del carnet TIR mediante procedimenti informatici; c) della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del carnet TIR per presentare i dati del carnet TIR mediante procedimenti informatici e il sistema elettronico di transito. L’accettazione dei carnet TIR senza scambio di dati del carnet TIR in caso di guasto temporaneo di cui alle lettere b) o c) è soggetta all’approvazione delle autorità doganali.
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