Art. 275

Itinerario per la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione TIR

In vigore dal 24 nov 2015
Itinerario per la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione TIR [, paragrafo 3, lettera b), e , paragrafo 2, lettera b), del codice] 1.   Le merci trasportate nell’ambito di un’operazione TIR devono essere trasferite all’ufficio doganale di destinazione o di uscita secondo un itinerario economicamente giustificato. 2.   Qualora l’ufficio doganale di partenza o di entrata lo ritenga necessario, esso prescrive un itinerario per l’operazione TIR tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del carnet TIR. Al momento di prescrivere un itinerario, l’ufficio doganale annota nel sistema elettronico di transito e sul carnet TIR almeno l’indicazione degli Stati membri attraverso i quali deve svolgersi l’operazione TIR.
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Art. 275 Regolamento (UE) 2015/2447 — Itinerario per la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione TIR | Portale Normativo