Art. 277
Incidenti durante la circolazione delle merci nell’ambito di un’operazione TIR
In vigore dal 24 nov 2015
Incidenti durante la circolazione delle merci nell’ambito di un’operazione TIR
[, paragrafo 3, lettera b), e , paragrafo 2, lettera b), del codice]
1. Il trasportatore presenta, senza indebito ritardo dopo l’incidente, le merci e il veicolo stradale, la combinazione di veicoli o il container, il carnet TIR e l’MRN dell’operazione TIR all’autorità doganale più vicina dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto, nei casi seguenti:
a)
il trasportatore è obbligato a deviare dall’itinerario fissato conformemente all’ per circostanze che sfuggono al suo controllo;
b)
si verifica un incidente o un inconveniente ai sensi dell’ della convenzione TIR.
2. Se l’autorità doganale nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto ritiene che l’operazione TIR in questione possa continuare, essa adotta tutte le misure che ritiene necessarie.
La suddetta autorità doganale registra le informazioni utili relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 nel sistema elettronico di transito.
3. Fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le informazioni utili relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono registrate nel sistema di transito elettronico dall’ufficio doganale di destinazione o di uscita.
4. Fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo non si applicano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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