Art. 278
Presentazione delle merci trasportate nell’ambito di un’operazione TIR presso l’ufficio doganale di destinazione o di uscita
In vigore dal 24 nov 2015
Presentazione delle merci trasportate nell’ambito di un’operazione TIR presso l’ufficio doganale di destinazione o di uscita
[, paragrafo 3, lettera b), e , paragrafo 2, lettera b), del codice]
1. Quando le merci trasportate nell’ambito di un’operazione TIR arrivano all’ufficio doganale di destinazione o di uscita, sono presentati a tale ufficio doganale:
a)
le merci e il veicolo stradale, la combinazione di veicoli o il container;
b)
il carnet TIR;
c)
l’MRN dell’operazione TIR;
d)
qualsiasi informazione richiesta dall’ufficio doganale di destinazione o di uscita.
La presentazione deve avvenire durante l’orario ufficiale di apertura. Tuttavia, l’ufficio doganale di destinazione o di uscita può, su richiesta dell’interessato, permettere che la presentazione abbia luogo al di fuori dell’orario ufficiale di apertura o in un altro luogo.
2. Se la presentazione ha luogo presso l’ufficio doganale di destinazione o di uscita dopo la scadenza del termine fissato dall’ufficio doganale di partenza o di entrata conformemente all’, paragrafo 2, del presente regolamento, si considera che il titolare del carnet TIR abbia rispettato il termine se egli stesso o il trasportatore è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell’ufficio doganale di destinazione o di uscita, che il ritardo non gli è imputabile.
3. Un’operazione TIR può essere finalizzata in un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. In tal caso, l’ufficio doganale suddetto è considerato l’ufficio doganale di destinazione o di uscita.
Storico versioni
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