Art. 273
Sistema elettronico relativo al transito
In vigore dal 24 nov 2015
Sistema elettronico relativo al transito
(, paragrafo 1, del codice)
1. Ai fini dello scambio di dati del carnet TIR per le operazioni TIR e per l’espletamento delle formalità doganali del regime di transito unionale è utilizzato un sistema elettronico predisposto a norma dell’, paragrafo 1, del codice (sistema elettronico di transito).
2. In caso di discrepanza tra le indicazioni contenute nel carnet TIR e quelle contenute nel sistema elettronico di transito prevale il carnet TIR.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema ivi indicato conformemente all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli Stati membri utilizzano il nuovo sistema di transito informatizzato istituito dal regolamento (CEE) n. 1192/2008 della Commissione (20).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-273