Art. 343
Misure da adottare alla ricezione di una notifica di riesportazione
In vigore dal 24 nov 2015
Misure da adottare alla ricezione di una notifica di riesportazione
( del codice)
L’ufficio doganale di uscita:
a)
registra la notifica di riesportazione subito dopo la sua ricezione;
b)
fornisce un MRN al dichiarante;
c)
se del caso, provvede allo svincolo delle merci per l’uscita dal territorio doganale dell’Unione.
Storico versioni
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