Art. 343 · Misure da adottare alla ricezione di una notifica di riesportazione

Art. 343

Misure da adottare alla ricezione di una notifica di riesportazione

In vigore dal 24 nov 2015
Misure da adottare alla ricezione di una notifica di riesportazione ( del codice) L’ufficio doganale di uscita: a) registra la notifica di riesportazione subito dopo la sua ricezione; b) fornisce un MRN al dichiarante; c) se del caso, provvede allo svincolo delle merci per l’uscita dal territorio doganale dell’Unione.
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