Art. 341

Misure da adottare alla ricezione di una dichiarazione sommaria di uscita

In vigore dal 24 nov 2015
Misure da adottare alla ricezione di una dichiarazione sommaria di uscita ( del codice) L’ufficio doganale in cui viene presentata la dichiarazione sommaria di uscita in conformità dell’, paragrafo 1, del codice: a) registra la dichiarazione sommaria di uscita subito dopo la sua ricezione; b) fornisce un MRN al dichiarante; c) se del caso, provvede allo svincolo delle merci per l’uscita dal territorio doganale dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-341

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 341 Regolamento (UE) 2015/2447 — Misure da adottare alla ricezione di una dichiarazione sommaria di uscita | Portale Normativo