Art. 341
Misure da adottare alla ricezione di una dichiarazione sommaria di uscita
In vigore dal 24 nov 2015
Misure da adottare alla ricezione di una dichiarazione sommaria di uscita
( del codice)
L’ufficio doganale in cui viene presentata la dichiarazione sommaria di uscita in conformità dell’, paragrafo 1, del codice:
a)
registra la dichiarazione sommaria di uscita subito dopo la sua ricezione;
b)
fornisce un MRN al dichiarante;
c)
se del caso, provvede allo svincolo delle merci per l’uscita dal territorio doganale dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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