Art. 341 · Misure da adottare alla ricezione di una dichiarazione sommaria di uscita

Art. 341

Misure da adottare alla ricezione di una dichiarazione sommaria di uscita

In vigore dal 24 nov 2015
Misure da adottare alla ricezione di una dichiarazione sommaria di uscita ( del codice) L’ufficio doganale in cui viene presentata la dichiarazione sommaria di uscita in conformità dell’, paragrafo 1, del codice: a) registra la dichiarazione sommaria di uscita subito dopo la sua ricezione; b) fornisce un MRN al dichiarante; c) se del caso, provvede allo svincolo delle merci per l’uscita dal territorio doganale dell’Unione.
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