Art. 345
Norme procedurali per il riesame delle autorizzazioni già in vigore al 1o maggio 2016
In vigore dal 24 nov 2015
Norme procedurali per il riesame delle autorizzazioni già in vigore al 1o maggio 2016
1. Le decisioni a seguito del riesame di un’autorizzazione in conformità dell’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 sono adottate anteriormente al 1o maggio 2019.
Tali decisioni revocano le autorizzazioni oggetto del riesame e, se del caso, concedono nuove autorizzazioni. Le decisioni sono notificate senza indugio ai titolari delle autorizzazioni.
2. Nei casi di cui all’, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, se una nuova autorizzazione a utilizzare una garanzia globale è concessa a seguito del riesame di un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale legata a una decisione di concessione di una dilazione di pagamento mediante ricorso a una delle procedure di cui all’, lettera b) o c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (24), al tempo stesso è rilasciata automaticamente una nuova autorizzazione di dilazione del pagamento in conformità dell’ del codice.
3. Se le autorizzazioni di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 contengono riferimenti al regolamento (CEE) n. 2913/92 o al regolamento (CEE) n. 2454/93, tali riferimenti sono letti secondo la tabella di corrispondenza di cui all’allegato 90 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le autorizzazioni uniche per le procedure semplificate (SASP) già in vigore al 1o maggio 2016 restano valide fino alle date rispettive di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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