Art. 347
Disposizione transitoria concernente il valore di transazione
In vigore dal 24 nov 2015
Disposizione transitoria concernente il valore di transazione
1. Il valore di transazione delle merci può essere determinato sulla base di una vendita che ha luogo prima della vendita di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento se la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana è vincolata da un contratto concluso prima del 18 gennaio 2016.
2. Il presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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