Art. 349
Disposizioni transitorie per le merci vincolate a determinati regimi doganali che non sono state svincolate prima del 1o maggio 2016
In vigore dal 24 nov 2015
Disposizioni transitorie per le merci vincolate a determinati regimi doganali che non sono state svincolate prima del 1o maggio 2016
1. Qualora le merci siano state vincolate ai regimi doganali di seguito indicati prima del 1o maggio 2016 e il regime non sia stato appurato prima di tale data, esso è appurato in conformità delle pertinenti disposizioni del codice, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del presente regolamento:
a)
immissione in libera pratica delle merci con un trattamento tariffario favorevole o con un’aliquota del dazio ridotta o pari a zero a motivo dell’uso finale;
b)
deposito doganale di tipo A, B, C, E ed F;
c)
perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione;
d)
trasformazione sotto controllo doganale.
2. Qualora le merci siano state vincolate ai regimi doganali di seguito indicati prima del 1o maggio 2016 e il regime non sia stato appurato prima di tale data, il regime è appurato conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93:
a)
deposito doganale di tipo D;
b)
ammissione temporanea;
c)
perfezionamento attivo nella forma del sistema del rimborso;
d)
perfezionamento passivo.
Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2019, il regime di deposito doganale di tipo D è appurato conformemente alle disposizioni pertinenti del codice, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del presente regolamento.
3. A decorrere dal 1o maggio 2016, le merci collocate in una zona franca sottoposta a controllo di tipo II di cui all’articolo 799 del regolamento (CEE) n. 2454/93 o in un deposito franco, che non sono state assegnate a una destinazione doganale approvata a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92, si considerano vincolate a un regime di deposito doganale conformemente alle disposizioni pertinenti del codice, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del presente regolamento.
4. Ove le merci siano state svincolate per un’operazione di transito prima del 1o maggio 2016 e l’operazione non sia stata appurata entro tale data, essa è appurata in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93.
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