Art. 251
Note di pesatura delle banane
In vigore dal 24 nov 2015
Note di pesatura delle banane
(, paragrafo 1, del codice)
1. L’operatore economico autorizzato a redigere note in conformità dell’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (note di pesatura delle banane) comunica preventivamente alle autorità doganali la pesatura di una partita di banane fresche ai fini dell’emissione di tale nota, precisando il tipo di imballaggio e l’origine, nonché la data e il luogo della pesatura.
2. La nota di pesatura delle banane è in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali all’atto della presentazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica di banane fresche di cui al codice NC 0803 90 10 , soggette a un dazio all’importazione.
3. In deroga al paragrafo 2, su richiesta del dichiarante per un’autorizzazione di cui all’ del regolamento (UE) n. 952/2013, le autorità doganali possono decidere di immettere in libera pratica le partite di banane fresche sulla base di una dichiarazione provvisoria del peso alle seguenti condizioni:
a)
l’autorizzazione obbliga l’importatore a trasportare banane provenienti dalla stessa spedizione, allo stato naturale, presso pesatori autorizzati indicati nella dichiarazione semplificata, dove saranno determinati il peso e il valore esatti;
b)
il dichiarante è tenuto a presentare la nota di pesatura all’ufficio doganale di immissione in libera pratica entro 10 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui la dichiarazione semplificata è stata accettata;
c)
il dichiarante costituisce una garanzia di cui all’, paragrafo 1, del codice.
Il peso provvisorio può essere determinato a partire da una nota di pesatura precedente per banane dello stesso tipo e della stessa origine.
4. La nota di pesatura delle banane è redatta utilizzando il modulo che figura nell’allegato 61-02.
Storico versioni
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