Art. 251 · Note di pesatura delle banane

Art. 251

Note di pesatura delle banane

In vigore dal 24 nov 2015
Note di pesatura delle banane (, paragrafo 1, del codice) 1.   L’operatore economico autorizzato a redigere note in conformità dell’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (note di pesatura delle banane) comunica preventivamente alle autorità doganali la pesatura di una partita di banane fresche ai fini dell’emissione di tale nota, precisando il tipo di imballaggio e l’origine, nonché la data e il luogo della pesatura. 2.   La nota di pesatura delle banane è in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali all’atto della presentazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica di banane fresche di cui al codice NC 0803 90 10 , soggette a un dazio all’importazione. 3.   In deroga al paragrafo 2, su richiesta del dichiarante per un’autorizzazione di cui all’ del regolamento (UE) n. 952/2013, le autorità doganali possono decidere di immettere in libera pratica le partite di banane fresche sulla base di una dichiarazione provvisoria del peso alle seguenti condizioni: a) l’autorizzazione obbliga l’importatore a trasportare banane provenienti dalla stessa spedizione, allo stato naturale, presso pesatori autorizzati indicati nella dichiarazione semplificata, dove saranno determinati il peso e il valore esatti; b) il dichiarante è tenuto a presentare la nota di pesatura all’ufficio doganale di immissione in libera pratica entro 10 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui la dichiarazione semplificata è stata accettata; c) il dichiarante costituisce una garanzia di cui all’, paragrafo 1, del codice. Il peso provvisorio può essere determinato a partire da una nota di pesatura precedente per banane dello stesso tipo e della stessa origine. 4.   La nota di pesatura delle banane è redatta utilizzando il modulo che figura nell’allegato 61-02.
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