Art. 249
Abbandono di merci
In vigore dal 24 nov 2015
Abbandono di merci
( del codice)
1. Le autorità doganali possono respingere una richiesta di autorizzazione all’abbandono di merci allo Stato conformemente all’ del codice qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
le merci non possono essere vendute nel territorio doganale dell’Unione o il costo di tale vendita sarebbe sproporzionato rispetto al valore delle merci;
b)
le merci devono essere distrutte.
2. Una richiesta di abbandono allo Stato si considera effettuata conformemente all’ del codice se le autorità doganali hanno fatto pubblicamente appello al proprietario delle merci affinché si presentasse e sono trascorsi 90 giorni senza che questi si sia manifestato.
Storico versioni
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