Art. 155

Importo di riferimento

In vigore dal 24 nov 2015
Importo di riferimento ( del codice) 1.   Salvo ove diversamente disposto all’ del presente regolamento, l’importo della garanzia globale è pari a un importo di riferimento stabilito dall’ufficio doganale di garanzia a norma dell’ del codice. 2.   Quando deve essere costituita una garanzia globale per i dazi all’importazione o all’esportazione e altri oneri il cui importo può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia, la parte dell’importo di riferimento relativa a tali dazi e oneri corrisponde all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri esigibili. 3.   Quando deve essere costituita una garanzia globale per i dazi all’importazione o all’esportazione e altri oneri il cui importo non può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia o il cui importo varia nel tempo, la parte dell’importo di riferimento relativa a tali dazi e oneri è fissata come segue: a) per la parte destinata a coprire i dazi all’importazione o all’esportazione e gli altri oneri che sono insorti, l’importo di riferimento corrisponde all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti; b) per la parte destinata a coprire i dazi all’importazione o all’esportazione e altri oneri che potrebbero insorgere, l’importo di riferimento corrisponde all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri che potrebbero diventare esigibili in relazione a ciascuna dichiarazione in dogana o a ciascuna dichiarazione di custodia temporanea per le quali è fornita la garanzia, nel periodo compreso tra il vincolo delle merci al regime doganale o di custodia temporanea pertinente e il momento in cui tale regime è appurato o la sorveglianza delle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea prendono fine. Ai fini della lettera b) si tiene conto dei tassi più elevati dei dazi all’importazione o all’esportazione applicabili alle merci dello stesso tipo e dei tassi più elevati di altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci dello stesso tipo nello Stato membro dell’ufficio doganale di garanzia. Qualora l’ufficio doganale di garanzia non disponga delle informazioni necessarie per determinare la parte dell’importo di riferimento di cui al primo comma, tale importo è fissato a 10 000 EUR per ciascuna dichiarazione. 4.   L’ufficio doganale di garanzia stabilisce l’importo di riferimento in collaborazione con la persona tenuta a fornire la garanzia. Nel fissare la parte dell’importo di riferimento in conformità del paragrafo 3, l’ufficio doganale di garanzia si basa sulle informazioni relative alle merci vincolate ai regimi doganali pertinenti o in custodia temporanea nei 12 mesi precedenti e su una stima del volume delle operazioni previste secondo quanto indicato fra l’altro nella documentazione commerciale e contabile della persona tenuta a fornire la garanzia. 5.   L’ufficio doganale di garanzia procede a un esame dell’importo di riferimento, di propria iniziativa o in seguito a una richiesta della persona tenuta a fornire la garanzia, e lo adegua per conformarlo alle disposizioni del presente articolo e dell’ del codice.
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Art. 155 Regolamento (UE) 2015/2447 — Importo di riferimento | Portale Normativo