Art. 90
Radiazione automatica dall’elenco degli esportatori registrati quando un paese è radiato dall’elenco dei paesi beneficiari
In vigore dal 24 nov 2015
Radiazione automatica dall’elenco degli esportatori registrati quando un paese è radiato dall’elenco dei paesi beneficiari
(, paragrafo 1, del codice)
1. La Commissione revoca tutte le registrazioni degli esportatori registrati in un paese beneficiario se tale paese è soppresso dall’elenco dei paesi beneficiari di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 o se le preferenze tariffarie concesse al paese beneficiario sono state temporaneamente revocate in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012.
2. Se tale paese è reinserito nel suddetto elenco o se la revoca temporanea delle preferenze tariffarie concesse al paese beneficiario è terminata, la Commissione riattiva le registrazioni di tutti gli esportatori registrati in tale paese, a condizione che i dati di registrazione degli esportatori siano disponibili nel sistema e siano ancora validi almeno per l’SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia. In caso contrario, gli esportatori sono registrati nuovamente in conformità all’ del presente regolamento.
3. In caso di revoca delle registrazioni di tutti gli esportatori registrati in un paese beneficiario a norma del paragrafo 1, i dati relativi alle registrazioni revocate sono conservati nel sistema REX per almeno dieci anni civili successivi all’anno civile in cui la registrazione è stata revocata. Una volta trascorso tale termine e se da oltre dieci anni il paese beneficiario non è più un paese beneficiario dell’SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, la Commissione cancella dal sistema REX i dati relativi alle registrazioni revocate.
Storico versioni
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