Art. 88

Registrazione automatica degli esportatori per un paese che inizia ad essere beneficiario dell’SPG dell’Unione

In vigore dal 24 nov 2015
Registrazione automatica degli esportatori per un paese che inizia ad essere beneficiario dell’SPG dell’Unione (, paragrafo 1, del codice) Se un paese è aggiunto all’elenco dei paesi beneficiari di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione attiva automaticamente, nell’ambito del proprio SPG, le registrazioni di tutti gli esportatori registrati in tale paese, a condizione che i dati di registrazione degli esportatori siano disponibili nel sistema REX e siano validi almeno per l’SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia. In questo caso un esportatore che è già registrato almeno per l’SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia non deve presentare una domanda presso le autorità competenti del proprio paese per essere registrato nell’SPG dell’Unione.
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Art. 88 Regolamento (UE) 2015/2447 — Registrazione automatica degli esportatori per un paese che inizia ad essere beneficiario dell’SPG dell’Unione | Portale Normativo