Art. 91

Obblighi degli esportatori

In vigore dal 24 nov 2015
Obblighi degli esportatori (, paragrafo 1, del codice) 1.   Gli esportatori e gli esportatori registrati adempiono i seguenti obblighi: a) tengono una contabilità commerciale adeguata per quanto riguarda la produzione e la fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale; b) tengono a disposizione tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione; c) conservano tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione; d) conservano per almeno tre anni dalla fine dell’anno civile in cui l’attestazione di origine è stata compilata, o per un periodo più lungo se prescritto dalla legge nazionale, i registri: i) delle attestazioni di origine rilasciate; ii) della contabilità relativa ai materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte. Tali registri e attestazioni di origine possono essere conservati in formato elettronico, ma devono consentire di rintracciare i materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e di confermarne il carattere originario. 2.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano anche ai fornitori che trasmettano agli esportatori dichiarazioni attestanti il carattere originario delle merci fornite. 3.   I rispeditori di merci, registrati o non registrati, che compilano attestazioni di origine sostitutive conservano le attestazioni di origine iniziali che hanno sostituito per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale l’attestazione di origine sostitutiva è stata compilata, o per un periodo più lungo se previsto dalla legge nazionale.
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Art. 91 Regolamento (UE) 2015/2447 — Obblighi degli esportatori | Portale Normativo