Art. 91
Obblighi degli esportatori
In vigore dal 24 nov 2015
Obblighi degli esportatori
(, paragrafo 1, del codice)
1. Gli esportatori e gli esportatori registrati adempiono i seguenti obblighi:
a)
tengono una contabilità commerciale adeguata per quanto riguarda la produzione e la fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale;
b)
tengono a disposizione tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;
c)
conservano tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;
d)
conservano per almeno tre anni dalla fine dell’anno civile in cui l’attestazione di origine è stata compilata, o per un periodo più lungo se prescritto dalla legge nazionale, i registri:
i)
delle attestazioni di origine rilasciate;
ii)
della contabilità relativa ai materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte.
Tali registri e attestazioni di origine possono essere conservati in formato elettronico, ma devono consentire di rintracciare i materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e di confermarne il carattere originario.
2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano anche ai fornitori che trasmettano agli esportatori dichiarazioni attestanti il carattere originario delle merci fornite.
3. I rispeditori di merci, registrati o non registrati, che compilano attestazioni di origine sostitutive conservano le attestazioni di origine iniziali che hanno sostituito per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale l’attestazione di origine sostitutiva è stata compilata, o per un periodo più lungo se previsto dalla legge nazionale.
Storico versioni
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