Art. 157
Monitoraggio dell’importo di riferimento da parte delle autorità doganali
In vigore dal 24 nov 2015
Monitoraggio dell’importo di riferimento da parte delle autorità doganali
(, paragrafo 6, del codice)
1. Il monitoraggio della parte dell’importo di riferimento a copertura dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci, che diventerà esigibile con riguardo alle merci vincolate al regime di immissione in libera pratica, è garantito per ogni dichiarazione in dogana al momento del vincolo delle merci al regime. Se le dichiarazioni in dogana di immissione in libera pratica sono presentate in conformità all’autorizzazione di cui all’, paragrafo 2, o all’ del codice, il monitoraggio della parte pertinente dell’importo di riferimento è garantito sulla base delle dichiarazioni complementari o, se del caso, sulla base delle indicazioni riportate nelle scritture.
2. Il monitoraggio della parte dell’importo di riferimento a copertura dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci, che può diventare esigibile con riguardo alle merci vincolate al regime di transito unionale, è garantito tramite il sistema elettronico di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento per ogni dichiarazione in dogana al momento del vincolo delle merci al regime. Tale monitoraggio non si applica alle merci vincolate al regime di transito unionale facendo ricorso alla semplificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera e), del codice, quando la dichiarazione doganale non viene trattata mediante il sistema elettronico di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
3. Il monitoraggio della parte dell’importo di riferimento a copertura dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci quando esse devono essere coperte dalla garanzia, che insorgeranno o potrebbero insorgere in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, è assicurato da audit regolari e appropriati.
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