Art. 154

Numero di riferimento della garanzia e codice di accesso

In vigore dal 24 nov 2015
Numero di riferimento della garanzia e codice di accesso (, paragrafo 2, del codice) 1.   Quando una garanzia isolata può essere utilizzata in più di uno Stato membro, l’ufficio doganale di garanzia comunica alla persona che ha fornito la garanzia o, nel caso di una garanzia sotto forma di titoli, al fideiussore, le seguenti informazioni: a) un numero di riferimento della garanzia; b) un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia. 2.   Quando una garanzia globale può essere utilizzata in più di uno Stato membro, l’ufficio doganale di garanzia comunica alla persona che ha fornito la garanzia le seguenti informazioni: a) un numero di riferimento della garanzia per ciascuna parte dell’importo di riferimento da monitorare a norma dell’ del presente regolamento; b) un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia. Su richiesta della persona che ha fornito la garanzia, l’ufficio doganale di garanzia attribuisce uno o più codici di accesso aggiuntivi a tale garanzia ad uso di tale persona o dei suoi rappresentanti. 3.   Un’autorità doganale verifica l’esistenza e la validità della garanzia ogniqualvolta una persona le comunica un numero di riferimento della garanzia.
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